LA RESPONSABILITA’ MEDICO LEGALE IN CHIRURGIA ESTETICA (del Dr C.Martino)

LA RESPONSABILITA’ MEDICO LEGALE IN CHIRURGIA ESTETICA (del Dr C.Martino)

Le prestazioni mediche e chirurgiche di Chirurgia Estetica sono prestazioni di diagnosi e cura come tutte le altre.In base alla evoluzione del concetto di benessere psicofisicoindividuale , nella società attuale , in cui l ‘immagine riveste un ruolo ‘fondamentale’, ‘ la percezione ossessiva ‘ da parte del paziente, di un difetto estetico, anche non grave, può essere causa di un malessere che va’ ’curato. Non a caso le prestazioni di Medicina e Chirurgia Estetica sono classificate ai fini tributari come prestazioni  mediche esenti da IVA .

La  Circolare 4 E  Agenzia delle Entrate  del 28/1/05, avente come oggetto le prestazioni mediche esenti da IVA e non esenti , facendo riferimento a due sentenze della Corte Europea del 2003 sul trattamento IVA delle prestazioni mediche , sancisce che sono esenti solo le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione rese alla persona e tese alla tutela della salute e non quelle rivolte a scopi diversi ; fra le prime  sono espressamente citate le prestazioni di Chirurgia Estetica , che vengono indicate come ‘. ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto e , quindi alla tutela della salute ‘. Sono , invece, soggette ad IVA tutte le prestazioni mediche non terapeutiche ( come , ad es quelle a carattere peritale e medico-legale ).

Inoltre nel 2004 lo Stato Italiano ha espressamente approvato la utilizzazione della tossina botulinica  , utilizzata per gravi patologie neurologiche , per uso estetico , con l’indicazione del trattamento delle rughe frontali, quando queste siano fonte di serio disagiopsicologico .

Queste interpretazioni Ufficiali circa le finalità terapeutiche della   Medicina e Chirurgia Estetica , equiparano questa branca a tutte le altre della Medicina , con le relative conseguenze interpretative medico-legali .Non è ,dunque , accettabile la tesi portata innanzi da un certa giurisprudenza , che in una prestazione di chirurgia estetica  , (trattandosi di prestazioni mediche voluttuarie e non necessarie per la salvaguardia dello stato di salute ) vi sia ,da parte del chirurgo, una  obbligazione non solo di mezzi ma anche di risultato , come una prestazione artigianale e,quindi, non sia tollerabile la comparsa di complicazioni , ancorché insite nella natura stessa di quella operazione ed indipendenti  da erroritecnici .

Dunque. il medico non ha l’obbligo di realizzare l’impossibile , cioè l’assenza di ogni complicazione  in una  pratica che  è di per sé rischiosa , ma deve :

1) Informare correttamente il paziente sui benefici , problemi e rischi  della operazione in maniera dettagliata .

2)Agire secondo ‘le regole dell’arte. ‘ Si tratta , dunque , di un contratto ed il medico deve rispondere solo della  realizzazione di quello che ha promesso e che il paziente ha accettato tenendo   conto dei rischi ( Consenso Informato).

Se ha promesso ‘ poco ‘, quel poco ‘va’ bene , se ha promesso la luna’occorre che porti ‘la luna’.

In effetti l’intervento  spesso comporta la sostituzione di deformità e disarmonie maggiori con deformità e disarmonie minori , che potrebbero a loro volta essere attribuite all’operatore.

Occorre ,dunque, fotografare e descrivere la situazione iniziale e fare un contratto.In caso di contenzioso le domande da porsi sono le seguenti :

a) Quale era la situazione del paziente prima della operazione e quale  il contratto ?

b) Il risultato estetico è compatibile con quanto promesso ?

c) Le disarmonie e le patologie presenti (eventuali) , sono dovute ad errori tecnici o a fattori imprevedibili ( es infezioni intercorrenti , anomalie anatomiche, alterata risposta dell’organismo non preventivamente prevedibile, spostamento di medicazioni o mezzi di contenzione , patologie sovrapposte ) ?

 d) Si trattava di una operazione di ‘routine’ o di una prestazione che implicava  problemi tecnici di particolare gravità  ?;

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nel primo caso , se l’intervento è ‘routinario’ , la non riuscita pone a carico del medico l’onere di provare che vi sono state  complicanze imprevedibili  e risponde anche per colpa lieve , nel secondo caso,   ai sensi dell’art 2236 c.c. risponde dei danni solo in caso di colpa grave.

La responsabilità medica in chirurgia estetica   va  anch’essa inquadrata nella ottica dell’imperizia , imprudenza e negligenza  ; più specificamente i tre errori possibili sono di indicazione, progettazione ed esecuzione.